INDICE DEI CONTENUTI
Introduzione Carta dei Valori di Aster Coop Soc. Coop.
Articolo 1 Contenuti essenziali del Regolamento interno.
Articolo 2 Rapporto di lavoro. Tipologia.
Articolo 3 Condizioni per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Articolo 4 Normativa applicabile. CCNL applicabile.
Articolo 5 Diritti del Socio cooperatore.
Articolo 6 Doveri del Socio cooperatore.
Articolo 7 Domanda di ammissione a Socio cooperatore.
Articolo 8 Socio in formazione.
Articolo 9 Preavviso.
Articolo 10 Organizzazione aziendale. Organigramma aziendale.
Articolo 11 Inquadramento professionale del Socio cooperatore.
Articolo 12 Mutamento e cumulo di mansioni.
Articolo 13 Trattamento economico.
Articolo 14 Trattamento previdenziale integrativo.
Articolo 15 Orario di lavoro.
Articolo 16 Lavoro notturno e festivo.
Articolo 17 Lavoro straordinario.
Articolo 18 Ferie.
Articolo 19 Ristorni.
Articolo 20 Malattia. Infortunio.
Articolo 21 Trasferte.
Articolo 22 Trasferimento.
Articolo 23 Attrezzature.
Articolo 24 Ritiro della patente di guida.
Articolo 25 Sanzioni disciplinari.
Articolo 26 Sospensione cautelare non disciplinare.
Articolo 27 Riduzione o cessazione di appalto.
Articolo 28 Piano di crisi aziendale.
Articolo 29 Normativa applicabile ai rapporti di lavoro autonomo o a progetto.
Articolo 30 Lavoro a progetto.
Articolo 31 Trattamento economico.
Articolo 32 Modalità di svolgimento dell’incarico.
Articolo 33 Obblighi del Socio.
Articolo 34 Revoca dell’incarico e scioglimento del rapporto.
Articolo 35 Lavoratori non Soci.
Articolo 36 Norma transitoria.
Articolo 37 Decorrenza degli effetti e modifiche al Regolamento.
Allegato A Organizzazione Aziendale
CARTA DEI VALORI DI ASTER COOP SOC. COOP.
LA MISSIONE
Vogliamo essere il miglior partner dei nostri Clienti, vogliamo aiutarli ad innovare i loro processi organizzativi nella gestione dei magazzini, nella logistica, nel trasporto delle merci e nella movimentazione di ogni altra cosa mobile, con o senza l’ausilio di mezzi meccanici, sfruttando la nostra esperienza specifica.
Siamo convinti che, per essere competitivi, bisogna ottenere la massima soddisfazione del Cliente, dimostrando affidabilità e qualità nel servizio prestato.
Ascoltare e comprendere l’esigenze del Cliente, per soddisfarlo anche nelle sue aspettative, è da sempre il nostro principale impegno.
Credendo nella responsabilità e nella funzione sociale delle imprese, la nostra continua crescita avviene mettendo al centro le persone che lavorano, responsabilizzandole e dando sempre più importanza all’ambiente, alla cultura, alla qualità del lavoro e della vita. Tutto questo avviene nel pieno rispetto di quanto approvato dai Soci in tema di Codice Etico ed in osservanza con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N° 231.
I VALORI
LA PASSIONE
Siamo in prevalenza tutti soci dell’Aster Coop e abbiamo una grande passione per il nostro lavoro: l’entusiasmo, che mettiamo nelle cose che facciamo, ci permette di realizzarle bene, cogliendo gli obiettivi e le attese dei nostri Clienti.
Nelle assemblee di bilancio decidiamo tutti assieme come destinare gli utili, che, in gran parte, sono reinvestiti in azienda.
Sono le persone/Soci, che lavorano in Aster Coop, che hanno individuato la missione, i valori e gli obiettivi che abbiamo. Tutti, quindi, trasmettiamo, nel lavoro quotidiano, impegno, energie, talento, entusiasmo e creatività per ottenere la realizzazione propria e dei nostri Clienti.
LA SOLIDARIETÀ
Le regole ed i rapporti, fra i Soci lavoratori dell’Aster Coop e l’ambiente esterno, si fondano su principi di solidarietà. Al fondo di ogni relazione, anche con soggetti economici, esistono sempre rapporti umani, che vogliamo valorizzare e rafforzare. Tutto questo ci permette di operare assieme per una crescita ed un maggior sviluppo, nostro e dei nostri Clienti.
L’UGUAGLIANZA
I Soci lavoratori dell’Aster Coop hanno pari opportunità ed hanno uguaglianza di diritti e di doveri. Ruoli e funzioni diversi sono, quindi, riconosciuti per le capacità professionali, organizzative ed umane, che ognuno dimostra nella gestione dell’attività di lavoro e delle persone che gestisce.
Chi ha voglia di mettere in evidenza le proprie capacità e dimostra di possedere qualità umane ed organizzative, in Aster Coop trova spazio di crescita professionale.
LA DIGNITÀ
L’Aster Coop è una società Cooperativa composta di donne e di uomini, che hanno il rispetto della persona, senza distinzioni di razza, di sesso, di orientamento politico o di fedi religiose.
In Aster Coop, la persona è considerata nella sua dignità umana ed in quella sociale: questo permette di giudicare chi lavora per le capacità professionali e per lo spirito d’iniziativa che ognuno possiede.
La dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi doveri, senza esclusioni sociali, è la migliore garanzia per uno sviluppo crescente dell’Aster Coop.
LA FIDUCIA
La Fiducia, che in Aster Coop riteniamo sia un valore fondamentale, si costruisce con l’affidabilità, con la correttezza e la trasparenza nei rapporti interni e, soprattutto, rispettando gli impegni presi con i nostri Clienti.
I nostri Soci conoscono costantemente l’andamento di bilancio progressivo, l’andamento degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Queste informazioni sono date, ad ogni singolo reparto, durante l’esercizio in corso e, collettivamente, all’assemblea di bilancio consuntivo.
La trasparenza nelle informazioni rende responsabili le persone che lavorano e fanno in modo che tutti si prodighino per superare eventuali ostacoli e conseguire i migliori obiettivi.
LE RELAZIONI
L’Aster Coop possiede una struttura tecnica ed organizzativa preparata, di supporto ai reparti. La nostra attività si svolge presso i nostri Clienti: questo richiede una collaborazione ed un contatto frequente con i Clienti stessi. Per questo riteniamo che un programma di formazione continua sull’organizzazione del lavoro, sui nuovi obiettivi da raggiungere ed, in particolare, sulla comunicazione, rappresenti un investimento, che consolidiamo ed incrementiamo ad ogni esercizio, e non un costo.
Anche gli eventi aziendali, che periodicamente organizziamo (assemblee informative in ogni reparto, tornei di calcio, gare di pesca, gare di briscola e cene di reparto), sono momenti conviviali che facilitano il dialogo e la conoscenza degli obiettivi di Aster Coop, saldano maggiormente il gruppo e creano uno spirito di collaborazione.
LA SICUREZZA
I Soci lavoratori dell’Aster Coop sono tenuti ad osservare tutte le norme previste in materia di prevenzione e sicurezza, per una maggiore sicurezza di se stessi e delle persone che lavorano assieme, oltre alla merce e agli impianti, che manovrano.
Tutti i lavoratori assunti in Aster Coop, prima di iniziare a lavorare in squadra o in autonomia, sono formati ed informati di tutte le procedure di sicurezza.
I Soci Aster Coop sono impegnati a mantenere la massima riservatezza, rispetto a dati, documenti, innovazioni tecnologiche o persone che incontrano durante l’attività lavorativa, presso i nostri Clienti.
L’INNOVAZIONE
Ad ognuno di noi è data la possibilità di mettere in atto la propria creatività, intervenendo e suggerendo miglioramenti innovativi, che migliorino la prestazione ed il servizio offerto al Cliente.
L’Aster Coop apprezza ed incoraggia le persone intraprendenti, che osano proporsi, con le proprie idee, per migliorare i risultati raggiunti. A questo proposito sono istituiti dei percorsi formativi diretti allo sviluppo delle persone.
LA QUALITÀ
Il percorso di evoluzione e sviluppo, unito alla volontà di migliorare le proprie prestazioni, ci ha portato a conseguire l’ambizioso progetto di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità.
La visione strategica di Aster Coop, proponendo la terziarizzazione dei servizi di logistica, è quella di esercitare un ruolo di partner con l’azienda Cliente, capace di assicurare i migliori benefici per entrambi i protagonisti, al fine di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, riducendo gli sprechi.
Articolo 1
Contenuti essenziali del Regolamento interno.
Il presente Regolamento interno si conforma ai principi sottesi dalle disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.
Esso disciplina:
-
la tipologia dei rapporti di lavoro ulteriori rispetto a quello sociale che i soci potranno instaurare con la Cooperativa, fermo restando il principio di prevalenza del rapporto sociale sul rapporto di lavoro, in base al quale quest’ultimo si estingue con il recesso, la morte, la decadenza o l’esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie nonché il principio di inscindibilità fra qualità di socio e svolgimento della prestazione lavorativa, in base al quale – salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o dal presente Regolamento interno – la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro determina anche la cessazione del rapporto sociale;
-
l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, nonché le modalità di svolgimento delle loro prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione aziendale ed ai profili professionali dei soci stessi;
-
i trattamenti economici spettanti ai soci.
Articolo 2
Rapporto di lavoro. Tipologia.
Ai sensi della Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, ciascun Socio lavoratore instaura con la Cooperativa un rapporto sociale dal quale discende il rapporto di lavoro della seguente tipologia:
-
subordinato, in ogni e qualsiasi forma ammessa dalle vigenti leggi, anche a tempo determinato o parziale;
-
di collaborazione a progetto;
-
autonomo.
Il rapporto di lavoro dovrà essere stipulato per iscritto.
La Cooperativa ed il Socio cooperatore potranno instaurare un rapporto di lavoro, diverso da quello in precedenza posto in essere, esclusivamente attraverso una concorde manifestazione di volontà delle parti, attuata in forma scritta.
I Soci che abbiano stipulato con la Società un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato possono essere sollevati dall’obbligo di non concorrenza secondo le previsioni di cui all’art.11 dello Statuto, fermo restando il vincolo di riservatezza in merito a dati ed alle informazioni – anche se tecnicamente non segrete – che costituiscono comunque il patrimonio della società.
Articolo 3
Condizioni per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
All’atto dell’instaurazione del rapporto sociale o, al più tardi, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, stipulato in ogni caso in forma scritta, nel rispetto delle vigenti Leggi, al Socio cooperatore verrà consegnata copia dello Statuto e del Regolamento Interno, cui lo stesso manifesterà la propria espressa accettazione.
Il Socio cooperatore, che intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, ha la prelazione nella stipula di eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove ne sussistano le condizioni. Tali condizioni devono discendere da necessità produttive ed organizzative, approvate dal Consiglio di Gestione.
In presenza di una pluralità di richieste da parte di Soci cooperatori, nelle condizioni contemplate al precedente comma, la Cooperativa soddisferà tali richieste in base alle proprie esigenze tecnico organizzative e produttive.
A parità di condizioni, sarà adottato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei Soci cooperatori.
Articolo 4
Normativa applicabile. CCNL applicabile.
Al rapporto di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Le disposizioni di cui alla L. 20.5.1970, n. 300 si applicano compatibilmente con lo stato di socio cooperatore, ed in ogni caso secondo quanto determinato da accordi collettivi fra associazioni nazionali del Movimento cooperativo ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
E’ esclusa in ogni caso l’applicazione dell’art. dell’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ai fini del trattamento economico dei soci cooperatori, si applicheranno:
-
per i Soci appartenenti alla categoria Dirigenti: CCNL Dirigenti Settore Cooperativo;
-
per i Soci appartenenti alle altre Categorie: il “Protocollo Nazionale”, sottoscritto tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardante il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica (allegato al CCNL Autotrasporti, Merci e Logistica) e gli accordi aziendali, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, territoriali e/o regionali;
Nell’ipotesi in cui, per obbligo di legge, per disposizione della stazione appaltante o per vincoli derivanti da esigenze commerciali di sviluppo aziendale, vi siano servizi per i quali sia richiesto che il Personale impiegato abbia un trattamento economico che è proprio di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello indicato alla precedente lettera (b) (come esemplificativamente: Commercio, Turismo e Servizi; Multiservizi; altro), i Soci lavoratori impiegati nel servizio potranno ricevere tale trattamento economico, fermo restando il quadro normativo di riferimento sopra individuato. Sono ammesse intese di carattere sindacale per armonizzare tali situazioni, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto.
Articolo 5
Diritti del Socio cooperatore.
I diritti del Socio cooperatore sono:
-
svolgere la propria attività lavorativa all’interno della Cooperativa, fatto salvo quanto più oltre disposto relativamente alla riduzione o cessazione di appalto;
-
partecipare alla vita aziendale, secondo le previsioni dello Statuto e del presente Regolamento interno;
-
godere della tutela legale quando, per ragioni di servizio, il Socio cooperatore sia chiamato a rispondere di atti o di fatti riferiti allo svolgimento delle sue mansioni;
-
usufruire, altresì, di tutte quelle particolari provvidenze predisposte dalla Cooperativa a favore dei Soci cooperatori. Tali provvidenze, oltre che dallo Statuto, possono essere stabilite dall’Assemblea o dal Consiglio di Gestione, mediante destinazione di appositi fondi retti da particolari regolamenti;
-
esercitare i diritti individuali e collettivi riconosciuti agli articoli 1 e 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Articolo 6
Doveri del Socio cooperatore.
Il Socio cooperatore riconosce il proprio apporto lavorativo come parte integrante di un’organizzazione del lavoro, diretta al raggiungimento dei fini della Cooperativa.
Questi fanno sì che l’apporto individuale del singolo si orienti costantemente verso lo scopo Sociale e nell’interesse comune della Cooperativa.
Pertanto, oltre ai diritti riconosciutigli al precedente articolo, dovrà conformarsi alle linee direttive ed ai vincoli inerenti al rapporto societario, alla struttura organizzativa, nonché al vincolo lavorativo, che lo lega alla Cooperativa.
Il Socio cooperatore dovrà attenersi ai principi generali di lealtà e correttezza e buona fede, che si richiedono necessariamente esistenti durante l’intera durata del rapporto, che lo lega alla Società nella sua qualità di Socio e lavoratore.
In particolare, al Socio cooperatore si richiede il rispetto dei seguenti doveri:
-
adempiere scrupolosamente alle istruzioni scritte e verbali impartite dai diretti superiori, quali ad esempio quelle relative:
-
-
al rispetto dell’orario di lavoro ed all’esecuzione di prestazioni lavorative di carattere straordinario;
-
alla corretta esecuzione del lavoro ed all’osservanza delle procedure, secondo le priorità indicate dai responsabili e dalla qualifica ricoperta;
-
al rispetto delle norme di prevenzione antinfortunistica e delle malattie professionali;
-
all’obbligo di immediata segnalazione di eventuali situazioni di pericolo, che si venissero a determinare;
-
all’obbligo di immediata segnalazione di eventuali problematiche psico – fisiche derivanti dall’attività lavorativa,
-
all’obbligo di non rimuovere i dispositivi di protezione o di segnalazione e di non effettuare operazioni non inerenti alla propria competenza;
-
alla cura delle attrezzature e dei mezzi tecnici in dotazione, impegnandosi ad un corretto utilizzo dei macchinari e delle altre attrezzature o materiali necessari per l’attività lavorativa;
-
al mantenimento di rapporti e comportamenti corretti nei confronti della clientela;
-
al mantenimento di rapporti e comportamenti corretti nei confronti degli altri Soci.
-
-
operare in conformità di quanto previsto dalle Leggi, dallo Statuto, dal presente Regolamento interno, dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, gestione e di controllo adottati sulla base delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e dalle delibere prese dall’Assemblea, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione, nonché di onorare le disposizioni dategli dai componenti della Direzione della Cooperativa e dai diretti superiori di reparto;
-
presenziare a tutte le riunioni di Assemblea, oltre che a tutte quelle nelle quali viene richiesto il suo intervento;
-
segnalare tempestivamente eventuali difficoltà che limitano il servizio stesso;
-
effettuare le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze di servizio, secondo i disposti del presente Regolamento;
-
rendersi disponibile al trasferimento in altri reparti;
-
rendersi disponibile, ai sensi delle vigenti leggi, al distacco presso altre cooperative o società in genere;
-
presentare tempestivamente, su richiesta della Direzione della Cooperativa o del suo diretto superiore, la documentazione necessaria per le iscrizioni agli Albi o Registri Provinciali, che disciplinano per legge le attività della Cooperativa e, di conseguenza, il lavoro del singolo Socio cooperatore; altresì, la relativa documentazione inerente leggi e disposizioni particolari, obbligatorie per l’esercizio delle attività, nonché la documentazione necessaria inerente all’accesso delle provvidenze previste dalla legislazione nazionale e regionale.
La Cooperativa ha l’obbligo di applicare le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.
La Cooperativa adotterà, inoltre, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei Soci cooperatori.
Il preposto del reparto ha, infine, l’onere di mettere a conoscenza e di far rispettare al Socio cooperatore tali norme a tutela dell’integrità fisica dello stesso.
Il Socio cooperatore, qualora veda messa in discussione la propria sicurezza personale, è tenuto a rendere immediatamente noto al preposto il fatto stesso.
Articolo 7
Domanda di ammissione a Socio cooperatore.
Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Gestione, in cui deve:
(a) indicare il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale;
(b) indicare le specifiche competenze professionali possedute, l’effettiva attività svolta e l’esperienza lavorativa eventualmente maturata nei settori di attività in cui opera la cooperativa;
(c) indicare l’ammontare complessivo delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà mai essere inferiore – nel complesso – ad Euro 2.600,00 (duemilaseicento//00), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
(d) dichiarare la volontà di stabilire, sin dal momento dell’adesione alla Cooperativa, un rapporto di lavoro fra quelli ammessi dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
(e) dichiarare di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.
Il Consiglio di Gestione valuta la sussistenza, in capo all’aspirante socio, dei requisiti richiesti per l’ammissione, l’inesistenza di cause ostative o di incompatibilità e delibera sull’ammissione dell’aspirante socio nonché sull’instaurazione del rapporto di lavoro.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Gestione.
Immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di ammissione, il socio deve liberare le azioni sottoscritte, nel numero e nella misura stabilita dal Consiglio di Gestione ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale.
Ove, per disposizione del Consiglio di Gestione, sia consentita la liberazione rateale delle azioni sottoscritte, il primo versamento dovrà in ogni caso essere effettuato, al più tardi, contestualmente alla corresponsione della prima retribuzione mensile intera. Il mancato versamento integra una ipotesi di decadenza dalla qualità di Socio.
Qualora la domanda di ammissione venga respinta, il Consiglio di Gestione deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all’interessato entro sessanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea. Quest’ultima delibera sulla questione in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il Consiglio di Gestione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
In caso di ammissione al Socio cooperatore saranno comunicate la data di inizio del rapporto lavorativo ed il trattamento retributivo, la qualifica e le mansioni cui deve attendere, nonché la sede di lavoro.
All’atto dell’ammissione, il Socio cooperatore deve presentare la documentazione prevista dalla normativa contrattuale.
Articolo 8
Socio in formazione.
I nuovi soci cooperatori vengono ammessi nella categoria speciale dei Soci cooperatori in formazione.
Il Socio in formazione non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l’elezione a cariche sociali, né può esservi designato.
Il Socio in formazione non può esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all’art. 2545-bis del Codice Civile.
Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e normativo del Socio cooperatore in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.
Il Consiglio di Gestione, su proposta del Direttore delle Risorse Umane, adotta una delibera con la quale disciplina, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni ed aree professionali.
Il periodo di formazione, della durata complessiva di ventiquattro mesi, si articola in due fasi: prima e seconda fase di formazione.
Nella prima fase, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale e di inserimento nella Cooperativa, e ciò attraverso l’osservazione della sua capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i Responsabili di reparto e con i Dirigenti, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori dell’impresa.
Durante tale fase il Socio può essere escluso in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. Anche il Socio, durante il suddetto periodo, può decidere di interrompere, senza preavviso, né indennità sostitutiva, il rapporto sociale e di lavoro.
La prima fase del periodo di formazione ha la seguente durata:
-
-
sei mesi per i Quadri (IV area – tutte le posizioni);
-
quattro mesi per la III area – 2^ e 1^ posizione;
-
tre mesi per la II area – 3^, 2^ e 1^ posizione;
-
tre mesi per la I area – 2^ e 1^ posizione.
-
Nella seconda fase, della durata che residua sino al completamento del periodo di ventiquattro mesi, il socio in formazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento interno in relazione a tale sua qualità. Al termine della seconda fase il socio viene ammesso nella categoria dei Soci cooperatori con delibera del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione, su motivata proposta del Direttore delle Risorse Umane, può ammettere l’aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere una o entrambe le fasi del periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:
(a) rispetto a coloro che sono già stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall’esclusione;
(b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni gestorie o di direzione in altre Società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della Cooperativa o nell’ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa facenti capo;
(c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Gestione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.
I soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
Qualora, nell’interesse della Cooperativa, sia necessario ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di Gestione provvederà, anche in deroga alle previsioni del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.
Articolo 9
Preavviso.
Il rapporto di lavoro, con cui il Socio cooperatore concorre al perseguimento dell’oggetto sociale, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
10 giorni lavorativi per qualifiche di cui alla I area (5°, 6° e 7° livello);
30 giorni lavorativi per qualifiche di cui alla II area (4° livello, 3° super e 3° livello);
60 giorni lavorativi per qualifiche di cui alla III area (2° e 1° livello);
90 giorni lavorativi per qualifiche di cui alla IV area (quadri).
La parte, che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo globale del periodo di mancato preavviso.
Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
L’esclusione e la decadenza dalla qualifica di Socio non comporta il rispetto di termini di preavviso.
E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Articolo 10
Organizzazione aziendale. Organigramma aziendale.
L’organizzazione aziendale è descritta nell’allegato A a scopo informativo e lo stesso non costituisce parte integrante del presente Regolamento; esso può perciò essere variato in qualsiasi tempo dal Consiglio di Gestione, che provvederà nelle forme aziendali in uso a dare pronto avviso delle intervenute modifiche.
La descrizione, in forma dettagliata dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità dell’organigramma aziendale sono definite in apposito modulo definito “ruolo aziendale”, approvato dal Consiglio di Gestione ed inserito come procedura di sistema nel “Manuale Qualità”. Spetterà allo stesso Consiglio curarne gli aggiornamenti e le conseguenti modifiche.
L’organigramma aziendale verrà portato a conoscenza dei Soci Cooperatori attraverso l’affissione nelle bacheche di reparto.
Articolo 11
Inquadramento professionale del Socio cooperatore.
Le attività della Cooperativa si esplicano per la maggior parte nell’ambito della movimentazione delle merci, nella gestione dei magazzini, nel trasporto merci per conto di terzi e per conto proprio, nei servizi ferroviari, nella logistica, nella gestione del collettame, nella gestione e costruzione degli imballaggi, nei servizi di facchinaggio, nelle pulizie di magazzini, piazzali e carri ferroviari, nella gestione di servizi complessi di movimentazione merci dei mercati all’ingrosso ed in attività preliminari e complementari, che sempre più richiedono logistica, specializzazione e capacità professionale.
In questo ambito, di norma, il Consiglio di Gestione provvederà, anche per il tramite di soggetti appositamente delegati, all’ inquadramento professionale del Socio cooperatore, sulla base delle proposte formulate dal Direttore delle Risorse Umane.
L’inquadramento professionale del Socio cooperatore avviene sulla base di quanto stabilito nel “Protocollo d’Intesa Nazionale e nella posizione organizzativa dell’area prevista, ferma restando la possibilità di comandarlo, sulla base delle reali esigenze organizzative, a svolgere le diverse mansioni previste all’interno dell’area. In presenza di effettuazione di mansioni previste nelle posizioni organizzative superiori, all’interno dell’area, la Cooperativa corrisponderà un’indennità retributiva corrispondente alla posizione superiore. A tale proposito la Cooperativa, viste le specificità dei settori dove essa opera, ha stabilito – fermo restando il riferimento rappresentato dal Protocollo d’Intesa Nazionale e dal CCNL menzionati al precedente articolo 4 – un proprio sistema aggiuntivo di inquadramento aziendale (organizzato per aree) al fine di riconoscere meglio la professionalità dei propri Soci:
Articolo 12
Mutamento e cumulo di mansioni
Il Socio cooperatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’area acquisita ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il Socio cooperatore, quando viene adibito ad attività lavorative facenti capo ad una posizione superiore, sempre rientrante nella stessa area, avrà diritto alla corresponsione di un trattamento economico pari alla differenza tra la posizione alla quale è inquadrato e quella che effettivamente sta svolgendo nel periodo di riferimento.
Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Protocollo di cui al precedente art. 4.
Il Socio cooperatore può essere adibito a mansioni di area inferiore rispetto alla posizione acquisita:
-
temporaneamente e saltuariamente, per esigenze legate all’organizzazione del lavoro, senza perdita di retribuzione;
-
nel caso in cui abbia perso i requisiti professionali determinati dalla posizione di appartenenza ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, senza che ciò dia avvio alle procedure delle sanzioni disciplinari, previste nel presente Regolamento; in questo caso si procederà in modo che il Socio cooperatore, utilizzato in mansioni inferiori, mantenga inalterata la quota mensile acquisita; il Responsabile delle Risorse Umane cercherà di individuare per il Socio cooperatore un’utilizzazione congrua alla posizione rivestita e procederà affinché il maggior compenso economico maturato dal Socio cooperatore venga assorbito gradualmente dagli aumenti economici previsti dai rinnovi contrattuali.
-
compatibilmente con le esigenze tecniche produttive organizzative e previo consenso dello stesso socio cooperatore, quando il demansionamento sia finalizzato ad evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche in relazione alla sopravvenuta inidoneità psico – fisica del lavoratore allo svolgimento delle precedenti mansioni; il Responsabile delle Risorse Umane cercherà di individuare per il Socio cooperatore un’utilizzazione congrua alla posizione rivestita e procederà affinché il maggior compenso economico maturato dal Socio cooperatore venga assorbito gradualmente dagli aumenti economici previsti dai rinnovi contrattuali.
Articolo 13
Trattamento economico.
Il trattamento economico complessivo del Socio cooperatore si ritiene proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal Protocollo di cui all’art. 4.
Il trattamento economico del Socio cooperatore è ripartito in 12 quote mensili. A tale trattamento si aggiungeranno gli ulteriori istituti contrattuali (13° mensilità, 14° mensilità e T.F.R.) con le modalità e le gradualità che le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali concorderanno a livello nazionale.
Il Consiglio di Gestione, ha la facoltà di istituire premi aggiuntivi alle quote mensili di competenza del Socio cooperatore, per obiettivi ben individuati, che possono interessare gruppi di essi e/o interi reparti, tenendo a riferimento i margini economici realizzati a consuntivo fine lavori.
Trattamenti economici ulteriori possono essere erogati a titolo di maggiorazioni retributive o indennità di funzione ai sensi di quanto sancito all’art. 3, comma 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche.
Articolo 14
Trattamento previdenziale integrativo.
La Cooperativa ha la facoltà di istituire, a favore di ciascun Socio cooperatore, un trattamento previdenziale integrativo finanziato in parte mediante contributo della Cooperativa ed in parte dal Socio cooperatore.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati da un apposito Regolamento, la cui definizione e successive modificazioni sono deliberate dal Consiglio di Gestione.
La retribuzione sarà corrisposta ai Soci cooperatori entro il 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla busta paga.
Articolo 15
Orario di lavoro.
Viste le specificità delle attività della Cooperativa, che la porta ad operare su aree geografiche molto ampie, con la parcellizzazione delle sue unità lavorative, viste le fluttuazioni del lavoro di difficile programmabilità, determinate dalla globalizzazione del mercato, constatato che la quantità di lavoro prodotto è in relazione all’andamento del tempo, delle stagioni, degli ordini del cliente, stabilita la necessità di rendere omogenei i trattamenti di tutti i Soci cooperatori si rende necessario adottare, come criterio unificatore, quello della flessibilità.
Fino a quando non sarà raggiunto il 100% della gradualità prevista dal “Protocollo d’intesa Nazionale e Protocollo Attuativo all’Intesa”, la durata dell’orario di lavoro ordinario sarà di 40 ore settimanali, successivamente l’orario settimanale verrà fissato a 39 ore. Allo scopo di realizzare l’orario settimanale di 39 ore si intendono assorbite 48 ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 9 del CCNL “Autotrasporto, Spedizioni Merci e Logistica. Sempre dalla stessa data la Direzione della Cooperativa potrà anche organizzare l’orario settimanale a 38,10’ ore. Allo scopo di realizzare l’orario settimanale a 38,10’ ore si intendono assorbite ulteriori 40 ore dei permessi retribuiti di cui al medesimo art. 9 del CCNL di riferimento. Qualora nei singoli reparti la Cooperativa non fosse nelle condizioni di adottare l’orario di 38,10’ ore, ai Soci cooperatori non saranno assorbite le ulteriori 40 ore annuali di cui all’art. 9 del CCNL.
Per il personale viaggiante, come previsto anche dagli accordi sindacali, l’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 47 ore. Allo scopo di realizzare l’orario settimanale di 47 ore, si intendono assorbite 48 ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 9 del CCNL “Autotrasporto, Spedizioni Merci e Logistica.
La Direzione delle Risorse Umane congiuntamente ai Responsabili di Reparto definiscono i regimi di orario settimanale per gruppi di lavoro ed in riferimento ai reparti di appartenenza, in modo tale da risultare distribuito su 5 o 6 giorni nella settimana, sulla base delle effettive esigenze organizzative della cooperativa.
Durante la giornata il Socio cooperatore, anche in relazione all’organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare l’estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti.
Si considera personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente l’inquadramento in posizione organizzativa 1 e 2 della III^ area (come ad esempio i soci cooperatori addetti al coordinamento di altri soci).
Per le attività operanti nei settori manifatturiero, centri annonari, centri logistici, magazzini portuali e doganali, magazzini raccordati e terminal containers, distribuzione alimentare, l’orario di lavoro dei servizi di carico, scarico e movimentazione o, comunque, legati alle attività di trasporto, può eccedere di 2 ore oltre le 8 ore giornaliere.
In questo senso, considerato che il prolungamento di orario si concretizza essenzialmente in tempo di attesa, la corrispondente retribuzione sarà erogata in forma ordinaria.
Posto che la Cooperativa ha esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di richieste di servizio di cui sopra, la stessa realizzerà orari mensili di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti: tali orari potranno consistere nel prolungamento, a regime normale, dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva, fino ad un massimo di 300 ore annue.
Le maggiori prestazioni saranno recuperate, entro i dodici mesi successivi, da periodi di lavoro dove l’orario di lavoro ordinario sarà ridotto. Le ore eventualmente non recuperate saranno retribuite (per differenza) con la maggiorazione prevista per lo straordinario.
Al fine di ottenere un equilibrio dell’orario di lavoro tra i vari Soci cooperatori è necessario mantenere un costante confronto tra gli stessi e il loro responsabile.
Per i reparti o magazzini di lavoro atipici o non fissi e per le attività su chiamata, dove risulta difficile programmare orari settimanali definiti, la gestione degli stessi verrà articolata su un periodo di quattro mesi.
Diversi regimi di orario possono, altresì, essere stabiliti sulla base di esigenze tecnico – produttive reali.
Resta inteso che la prestazione lavorativa del Socio cooperatore può essere effettuata su più reparti.
Articolo 16
Lavoro notturno e festivo.
E’ di norma considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino.
Diverse articolazioni dell’orario notturno possono essere concordate a livello aziendale sulla base delle effettive esigenze organizzative.
Di norma, è considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi o, in caso di turni a ciclo continuo che prevedono il lavoro organizzato su 7 giorni, quello di riposo.
Per il lavoro notturno e festivo verrà corrisposta una maggiorazione, come previsto dal “Protocollo Nazionale”, sottoscritto tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica.
Per dimostrate ed accertate esigenze di organizzazione aziendale, che richiedano l’articolazione continuativa di una settimana lavorativa, comprendente prestazioni in orario festivo, lo stesso sarà corrisposto con una maggiorazione previsto “Protocollo Nazionale”, sottoscritto a livello nazionale, tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica.
Articolo 17
Lavoro straordinario.
E’ considerato lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale ordinario e non rientrante nel regime di flessibilità.
La Cooperativa ha la facoltà di fare effettuare a ciascun Socio cooperatore prestazioni straordinarie nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.
Il Socio cooperatore è tenuto, quando richiesto, ad effettuare il lavoro straordinario.
Per il lavoro straordinario verrà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione oraria ordinaria, come previsto dal “Protocollo Nazionale”, sottoscritto a livello nazionale, tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica.
Articolo 18
Ferie, R.O.L. ed Ex Festività.
Relativamente alle ferie, R.O.L. ed ex festività il Protocollo d’Intesa Nazionale ed il Protocollo attuativo all’Intesa (accordo nazionale di settore tra le Centrali cooperative e le Organizzazioni Sindacali) prevede una gradualità per la maturazione del 100% di questi istituti contrattuali. Considerato, pertanto, che il complessivo spettante ai Soci Aster Coop, di detti istituti, è di 26 giorni (208 ore ) l’anno nell’ipotesi di prestazione di lavoro settimanale ordinario distribuita su 5 giorni, di 30 giorni (240 ore) nell’ipotesi di prestazione di lavoro settimanale ordinario distribuita su 6 giorni, non ci sarà alcuna maturazione aggiuntiva, vista la condizione di miglior favore, fino al raggiungimento del 100% di detta gradualità.
In caso di recesso, comunque avvenuto, o di dimissioni, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato per intero le ferie, avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità di lavoro.
In caso di ferie collettive, al Socio cooperatore, che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di lavoro.
La Direzione s’impegna a predisporre un piano ferie, tendenzialmente organizzato su due settimane continuative.
Il periodo di ferie sarà stabilito, secondo le esigenze di lavoro, dal Direttore delle Risorse Umane, congiuntamente al responsabile del reparto, per scaglioni oppure individualmente.
Dato lo scopo delle ferie non è ammessa rinuncia, sostituzione o compenso alcuno.
Articolo 19
Ristorni.
La Cooperativa, previa proposta del Consiglio di Gestione e successiva delibera dell’Assemblea dei soci, potrà distribuire i ristorni ai Soci cooperatori ordinari.
IL Consiglio di Gestione, nel proporre la distribuzione dei ristorni, dovrà tenere conto:
-
della qualità dello scambio mutualistico, con riferimento alla professionalità acquisita dai Soci cooperatori, tenendo anche conto dell’inquadramento attribuito;
-
della quantità dello scambio mutualistico, con riferimento al lavoro profuso dai Soci cooperatori.
I ristorni saranno erogati sulla base delle effettive risultanze di bilancio – in conformità a quanto prescritto dalle Leggi vigenti – ai Soci in forza alla data della delibera del Consiglio di sorveglianza (o dell’Assemblea dei soci) che approva il bilancio relativo all’esercizio di riferimento.
Articolo 20
Malattia. Infortunio.
Il Socio cooperatore ha l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia possibilmente prima dell’inizio del suo orario di lavoro e, comunque, entro il primo giorno di insorgenza della stessa al magazzino o reparto di appartenenza o nella sede della Cooperativa.
Inoltre, entro il secondo giorno deve inviare il certificato medico alla sede della Cooperativa.
In mancanza di ciascuna delle suddette comunicazioni l’assenza verrà considerata ingiustificata.
La Direzione delle Risorse Umane ha il diritto di far controllare la malattia, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, ed applicherà, nei confronti del Socio cooperatore, il D.M. 15.07.1986 e successive modificazioni in merito alle visite mediche domiciliari di controllo.
Il Consiglio di Gestione su richiesta del Socio cooperatore può concedere un periodo di aspettativa, non superiore ai tre mesi, durante il quale il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti ovvero senza decorrenza delle quote e dei trattamenti differiti.
Detto periodo potrà essere, di norma, richiesto una sola volta nell’arco del rapporto societario.
Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del Socio, la Cooperativa valuterà, prima di dare luogo alla sua decadenza, se sussiste la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative, tecnico produttive, di adibire il Socio stesso ad altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.
In caso di infortunio sul lavoro, al Socio cooperatore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall’Istituto assicuratore per la corresponsione dell’indennità per l’invalidità temporanea.
Il trattamento economico durante la malattia sarà quello previsto dal “Protocollo Nazionale”, sottoscritto a livello nazionale, tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica e gli accordi sindacali aziendali di miglior favore.
Trattamento economico durante l’infortunio:
in caso di infortunio sul lavoro, il trattamento economico sarà quello previsto dal “Protocollo Nazionale”, sottoscritto a livello nazionale, tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica e gli accordi sindacali aziendali di miglior favore.
-
per l’infortunio riconosciuto come in itinere (casa – lavoro o viceversa) l’indennità spettante sarà quella prevista dalle leggi vigenti.
Per quanto non regolamentato dal presente Regolamento si rinvia al “Protocollo Nazionale”, sottoscritto a livello nazionale, tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica e gli accordi sindacali aziendali di miglior favore.
Articolo 21
Trasferte.
La Cooperativa per esigenze di servizio può inviare il Socio cooperatore fuori dall’abituale sede di lavoro.
In tale caso, il Socio cooperatore avrà diritto:
-
al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
-
al rimborso delle spese strettamente legate al vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi il Socio cooperatore ad incontrare tali spese;
-
al rimborso delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione.
In tutti i casi i rimborsi devono essere autorizzati dalla Direzione delle Risorse Umane.
Articolo 22
Trasferimento.
Il Socio cooperatore può essere trasferito da reparto a reparto:
-
su richiesta del Socio stesso: non gli spettano indennità;
-
per esigenze tecniche, organizzative e produttive della Cooperativa. In tal caso il provvedimento deve essere comunicato al Socio per iscritto e con un preavviso di 7 giorni di calendario, salvo accordi diversi con il Socio stesso;
-
quando il Cliente, avvalendosi di norme di legge o di una previsione del contratto di appalto in virtù del quale la Cooperativa presta il servizio, richiede formalmente l’allontanamento del Socio lavoratore dal cantiere o dal servizio.
Il Socio cooperatore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
In caso di trasferimento definitivo al Socio, qualora sia costretto a traslocare, compete un’indennità, una tantum, pari ad una mensilità del canone di locazione eventualmente pagato nel luogo di destinazione e comunque non superiore ad € 500,00.
Il Socio inquadrato in mansioni direttive ed il Socio di III area può essere chiamato, anche senza preavviso, previa comunicazione del Direttore delle Risorse Umane, in altri reparti o a ricoprire nuovi incarichi funzionali, anche relativi alla apertura di nuove attività.
Articolo 23
Attrezzature.
Il Socio cooperatore deve avere cura delle attrezzature di lavoro affidategli , intesa questa a conservare le stesse pulite ed in buono stato di funzionamento.
Dette operazioni rientrano nell’orario di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Articolo 24
Ritiro della patente di guida.
L’autista, al quale sia ritirata la patente di guida per condurre autoveicoli (per motivi che non comportino l’esclusione) nello svolgimento dell’attività di lavoro ed alla guida di un autoveicolo o mezzo di lavoro di proprietà della Cooperativa, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, senza percepire retribuzione alcuna.
L’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori ed, in questo caso, percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
Articolo 25
Sanzioni disciplinari.
L’inosservanza da parte dei Soci cooperatori dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, dei doveri connessi alla sua figura di Socio cooperatore, nonché alle esigenze di correttezza comportamentale, darà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, anche in virtù di quanto previsto nel Codice Etico, adottato dall’Assemblea dei Soci sulla base del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231:
(a) ammonizione verbale;
(b) ammonizione scritta;
(c) sospensione;
(d) esclusione.
L’emanazione dei provvedimenti disciplinari rientra nelle competenze del Consiglio di Gestione e degli altri organi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Le infrazioni, che costituiscono oggetto di provvedimenti disciplinari, debbono essere contestate al Socio cooperatore, per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata a mano o A.R.
In tutte le fasi del procedimento disciplinare deve essere riconosciuto all’incolpato il più ampio diritto alla difesa con facoltà di essere sentito e/o di presentare memorie scritte, dichiarazioni, difese aggiuntive.
Per queste ragioni al Socio cooperatore, con la stessa lettera con la quale è stata effettuata la contestazione, dovrà essere comunicato il termine entro il quale potrà esercitare il suo diritto alla difesa.
Tale termine è fissato in 5 giorni di calendario, dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
Trascorso tale termine, il Consiglio di Gestione o chi ne ha la competenza in base alle norme statutarie o regolamentari, entro i 15 giorni successivi, dovrà adottare l’eventuale provvedimento disciplinare.
Nei 5 giorni successivi alla delibera di adozione, la Società dovrà curare la spedizione della comunicazione scritta del provvedimento emesso, a mano o a mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata al domicilio risultante dal libro Soci.
In caso di mancata adozione del provvedimento disciplinare, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto alla difesa, le giustificazioni si intendono tacitamente accolte.
Il Socio cooperatore potrà ricorrere, in caso di applicazione di sanzioni disciplinari, al Collegio Arbitrale previsto dallo Statuto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento stesso.
Decorsi due anni dalla loro applicazione, i provvedimenti emessi non avranno più effetto.
A) Ammonizione verbale.
Può essere comminata al Socio cooperatore, che si rende responsabile di atti e comportamenti di lieve entità, anche in virtù di quanto previsto nel Codice Etico.
Tale provvedimento può essere emanato, oltre che dal Consiglio di Gestione e dal Direttore delle Risorse Umane, anche dal diretto superiore del Socio cooperatore ed avrà validità, agli effetti del successivo provvedimento, solo se viene comunicato al Socio cooperatore ed al Responsabile dell’Ufficio Personale, per iscritto da parte della figura direzionale preposta all’ammonizione verbale.
B) Ammonizione scritta.
L’ammonizione scritta può essere adottata, oltre che dal Consiglio di Gestione, anche dal Direttore delle Risorse Umane nei confronti del Socio cooperatore, che si renda responsabile di atti e comportamenti dannosi alla cooperativa ed ai propri associati in forma non tanto grave da essere punito con altro provvedimento disciplinare, anche in virtù di quanto previsto nel Codice Etico. Inoltre:
-
per inosservanza dell’orario di lavoro;
-
per non aver eseguito il lavoro secondo le istruzioni, senza aver arrecato danno grave o pregiudizio agli interessi della Cooperativa nel rapporto con il cliente;
-
per guasti a causa di incuria al materiale ed alle attrezzature che deve trasportare o che abbia in consegna, o per non aver avvertito il diretto superiore di eventuali guasti verificatisi e che, con ciò, non abbia provocato gravi danni alla Cooperativa o a terzi;
-
per non aver tenuto in buono stato il mezzo e/o le attrezzature a lui affidate.
C) Sospensione da 4 (quattro) ore a 5 (cinque) giorni.
La sospensione può essere adottata nei confronti del Socio cooperatore, che si renda responsabile di atti e comportamenti gravi, che abbiano portato, come conseguenza, un danno materiale, che crea pregiudizio all’immagine della Cooperativa, oppure che costituiscono insubordinazione verso i superiori, anche in virtù di quanto previsto nel Codice Etico.
La sospensione può essere, altresì, deliberata in caso di:
a) ripetuti ritardi o ritardo, sospensione, interruzione o cessazione anticipata del lavoro, senza giustificato motivo, che creino gravi danni all’organizzazione della Cooperativa e contrastino con il raggiungimento dei comuni obiettivi;
b) esecuzione negligente del lavoro;
Inoltre, nel caso che:
1) si assenti ingiustificatamente, da uno a tre giorni consecutivi, mettendo in difficoltà l’organizzazione del lavoro e la consistenza dei turni;
2) si assenti, simulando malattia, o si sottragga, con sotterfugi, agli obblighi di lavoro;
3) si presenti in servizio in stato di ebbrezza;
4) persista a commettere mancanze già punite con l’ammonizione scritta;
5) si accerti l’insubordinazione verso i superiori;
6) ometta di fare rapporto, al rientro con l’automezzo, degli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
Tale sanzione può essere adottata, oltre che dal Consiglio di Gestione, dal Direttore delle Risorse Umane fino a 3 giorni.
D) Esclusione.
Fermo quanto previsto in relazione al socio in formazione, l’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Gestione nei confronti del Socio cooperatore:
(a) che si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
(b) che sia recidivo nell’inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli;
(c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
(d) che abbia violato gli obblighi di non concorrenza previsti dall’art. 11 dello Statuto;
(e) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
(f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
(g) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
(h) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi Soci o che trafughi studi, disegni, progetti o documenti della Cooperativa;
(i) che compia atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;
(l) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi;
(n) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi;
(o) che abbandoni il posto di lavoro o che si rifiuti di prestare orario di lavoro straordinario senza giustificato motivo di impedimento;
(p) che abbia subìto la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro ad iniziativa della Cooperativa per giusta causa, per giustificato motivo o per ragioni disciplinari;
(q) che non abbia osservato il divieto di fumo nei reparti dove esso è previsto;
(r ) che sia stato recidivo nelle mancanze sanzionate dal regolamento interno con la sospensione;
(s) che abbia dato luogo o partecipato ad un alterco litigioso, con altri soci o terzi, durante il lavoro;
(t) che sia stato assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a tre giorni;
(u) che durante il lavoro sia colto in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti;
(v) che, all’interno dei reparti o dei magazzini, esegua durante l’orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;
(w) che rifiuti il trasferimento in altro reparto o che – dopo avere subito il ritiro della patente – rifiuti di essere adibito a mansioni diverse, anche non equivalenti;
(y) che rifiuti, ai sensi delle vigenti leggi, il distacco presso altre cooperative o società in genere;
(z) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dallo Statuto, anche in virtù di quanto previsto nel Codice Etico.
Articolo 26
Sospensione cautelare.
In caso di gravi fatti, commessi da parte del Socio, che possono portare al provvedimento dell’esclusione, il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Direttore delle risorse umane hanno la facoltà di disporre la sospensione cautelare non disciplinare del Socio cooperatore, con effetto immediato, per un periodo massimo di 20 giorni.
Detto provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Gestione, dovrà essere comunicato, per iscritto, al Socio cooperatore e dovrà contenere i fatti rilevanti ai fini del provvedimento stesso.
Compete al Consiglio di Gestione esaminare le eventuali deduzioni contrarie espresse dal Socio.
Ove l’esclusione venga applicata, essa avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
Articolo 27
Innovazione Tecnologica – Riduzione o cessazione di appalto.
Nei casi in cui l’inserimento di nuova tecnologia, la riduzione o la cessazione di appalto dovessero comportare la riduzione dei Soci impiegati nell’appalto in questione, il Consiglio di Gestione, prima di procedere alla sospensione dal lavoro e dal trattamento economico dei Soci cooperatori interessati, ricercherà, compatibilmente con l’esigenze tecniche organizzative del/dei reparti interessati, le soluzioni possibili ad evitare il provvedimento, anche attraverso riduzioni temporali o parziali dell’orario di lavoro dei Soci cooperatori stessi.
Dette soluzioni, in via assoluta, non devono mettere in crisi l’equilibrio economico organizzativo tecnico del reparto potenzialmente interessato o, in generale, della Cooperativa.
In questo contesto vanno, altresì, tenute presenti: l’anzianità del Socio cooperatore, il suo carico di famiglia e la professionalità acquisita; in questo caso, il Consiglio di Gestione e la Direzione cercheranno le soluzioni atte a garantire al Socio lavoratore la continuità di lavoro.
Qualora l’organizzazione del lavoro della Cooperativa non permetta l’inserimento di questi Soci cooperatori nelle attività produttive, essi saranno collocati in aspettativa non retribuita, in attesa di essere reintegrati nel lavoro e nel trattamento economico, e il loro reintegro si attuerà, in via prioritaria, nel momento in cui la Cooperativa acquisirà nuove attività ed avverrà in base alla qualifica ed alla professionalità necessaria.
Va, altresì, fatta salva la disponibilità del Socio cooperatore a coprire ruoli o mansioni di livello inferiore previsti nel nuovo appalto, contemplante un diverso trattamento economico rispetto a quello di provenienza, o sia in grado di assolvere al compito previsto dalla nuova mansione; in tal caso, la competenza di giudizio rimane affidata al Consiglio di Gestione.
Articolo 28
Piano di crisi aziendale.
Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 l’assemblea ha il compito di deliberare, qualora ciò si renda necessario, un piano di crisi aziendale, comprensivo di tutte quelle azioni necessarie a superare la crisi.
L’Assemblea potrà deliberare lo stato di crisi qualora si concretizzi taluna delle seguenti situazioni (da intendersi elencate in maniera non tassativa):
-
contrazione o sospensione di attività produttive, derivanti da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
-
situazioni temporanee di mercato;
-
crisi economiche di settore e locali;
-
carenza di liquidità finanziaria, connessa a documentato ritardato introito di crediti maturati.
Il piano di crisi aziendale, che dovrà essere necessariamente corredato di un termine, eventualmente prorogabile, può prevedere l’adozione di tutta una serie di azioni e misure, che così si possono riassumere in via esemplificativa:
-
ridefinizione della missione aziendale;
-
abbandono, temporaneo o definitivo, di attività non pienamente redditizie;
-
divieto di distribuzione di eventuali utili maturati durante la gestione;
-
sospensione o riduzione dei trattamenti economici ulteriori previsti dalla Legge 142/01 e successive modifiche e dal vigente Statuto;
-
definizione di eventuali altri apporti economici a carico dei Soci, anche attraverso una diversificata attività di lavoro;
-
imposizione ai Soci di forme temporanee di apporto in natura, dirette a migliorare la produttività della Società, o, comunque, ad alleviare lo stato attuale di crisi;
-
esclusione/licenziamento di Soci cooperatori per i quali non sussista alcuna concreta possibilità di utile occupazione, anche alternativa, nel rispetto del valore professionale precedentemente acquisito, in osservanza delle leggi vigenti in materia.
Ove la crisi aziendale inerisca un solo ramo di azienda, il piano diretto al miglior superamento della stessa potrà essere adottato anche con riguardo esclusivo al ramo o settore interessato dalla crisi.
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E A PROGETTO
Articolo 29
Normativa applicabile ai rapporti di lavoro autonomo o a progetto.
Ai sensi delle leggi vigenti, la Cooperativa applica nei confronti dei Soci cooperatori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo o a progetto, le relative disposizioni di legge.
Per tali Soci si applicano le seguenti disposizioni:
-
articoli 2222 e ss. c.c.;
-
art. 47, comma 1, lettera c) bis Legge 917/86;
-
art. 2, comma 26 – 31, Legge 335/1995 e successive modifiche;
-
art. 5 D.Lgs. 38/2000 ove l’attività svolta sia soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;
-
artt. 61 e ss. D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
-
fermo quanto sopra individuato, si applicheranno, inoltre, tutte le altre disposizioni di legge, che riguardano il presente tipo di rapporto di lavoro.
La Cooperativa provvederà alla stipula di rapporti di lavoro autonomi o a progetto ove gli stessi risultino compatibili con la figura del Socio cooperatore e con le relative esigenze organizzative e produttive della Società.
Dovrà risultare, in maniera espressa, la volontà delle parti – Cooperativa e potenziale Socio cooperatore – diretta alla stipula di un ulteriore vincolo, privo di qualsiasi carattere di subordinazione.
Articolo 30
Lavoro a progetto.
Quando l’attività di lavoro abbia i requisiti previsti dalle leggi vigenti il Socio può instaurare con la Cooperativa un rapporto di lavoro a progetto.
Il Socio cooperatore, che instauri con la Società il contratto a progetto, è tenuto al rispetto delle regole di fedeltà e correttezza nell’espletamento della propria prestazione lavorativa, comunque costantemente indirizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni alla generalità dei Soci e della Società di appartenenza.
Articolo 31
Trattamento economico.
Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito da disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini ed, in ogni caso, da quanto concordato, per iscritto, con il Socio cooperatore stesso.
Lo stesso trattamento economico pattuito si dovrà ritenere commisurato al grado di professionalità del Socio cooperatore, nonché al risultato da raggiungere con la prestazione dovuta.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio Il Consiglio di Sorveglianza potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, l’erogazione, per i Soci cooperatori non in formazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:
-
integrazione del compenso;
-
aumento gratuito del capitale sociale;
-
distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
Articolo 32
Modalità di svolgimento dell’incarico.
Nello svolgimento dell’incarico al Socio cooperatore è riconosciuta la più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione, concordati nell’apposito contratto stipulato dalle parti.
Il Socio cooperatore svolgerà il proprio incarico nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Etico, adottato dall’Assemblea dei Soci sulla base delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, adottato dal Consiglio di Gestione.
Articolo 33.
Obblighi del Socio.
Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro concorrenziale all’attività della cooperativa, il Socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Gestione, per l’autorizzazione di cui all’art. 11 dello Statuto.
Qualora il Socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere o anche solo sospendere un lavoro intrapreso, è tenuto a dare al Socio subentrante (anche solo per la sua sostituzione temporanea) tutta la collaborazione necessaria ai fini di una corretta e proficua prosecuzione del lavoro.
Articolo 34
Revoca dell’incarico e scioglimento del rapporto.
L’accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del Cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.
Ai fini della determinazione delle conseguenze, sull’ulteriore rapporto Sociale in capo al Socio cooperatore, si rimanda all’art. 12 del presente Regolamento o alle diverse disposizioni regolamentari applicabili al caso concreto.
Articolo 35
Lavoratori non Soci.
In caso di utilizzo di lavoratori dipendenti che, tuttavia, non siano Soci cooperatori, a questi non verrà applicato il presente Regolamento, ma si farà luogo al trattamento e regolamentazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per le categorie di lavoratori similari.
L’utilizzazione di lavoratori dipendenti è subordinata al mantenimento dei requisiti minimi per la mutualità prevalente previsti dalle vigenti leggi.
Articolo 36
Norma transitoria.
In attesa dell’entrata a regime dell’Accordo di gradualità per il settore della movimentazione merci/logistica (“Protocollo d’intesa Nazionale e Protocollo Attuativo all’Intesa) e della definizione di tutte le voci retributive applicabili ai soci delle cooperative di lavoro, la Cooperativa manterrà nei confronti dei propri soci cooperatori il trattamento economico complessivo in essere, in quanto compatibile con il trattamento previsto dalle intese sottoscritte a livello nazionale tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali.
Quando saranno definite tali voci retributive, sarà esaminata la parte economica complessiva e, qualora risultasse eccedente rispetto alle intese raggiunte, il trattamento riservato ai soci in forza in quel momento sarà armonizzato alle nuove regole, mediante accordo tra Cooperativa e Rappresentanze Sindacali, mentre per i soci che verranno ammessi successivamente sarà applicato il trattamento definito a livello nazionale.
Articolo 37
Decorrenza degli effetti e modifiche al Regolamento.
Il presente Regolamento interno, approvato dall’Assemblea ordinaria in data 17 luglio 2010, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, entra in vigore dal giorno 17 luglio 2010.
Per tutto quanto non previsto, valgono le disposizioni dello Statuto nonché le delibere dei competenti organi sociali.
Sono altresì salve le intese sottoscritte, a livello nazionale, tra le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali, riguardanti il settore facchinaggio, movimentazione e trasporto merci, logistica ed agli accordi aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, territoriali e/o regionali, ai quali la Società abbia formalmente aderito.
Il presente Regolamento interno potrà essere modificato dall’Assemblea ordinaria dei Soci con la maggioranza prescritta nello Statuto ed è vincolante per tutti i Soci cooperatori.
Il presente Regolamento interno annulla e sostituisce i precedenti.
ALLEGATO A: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Il Consiglio di Gestione della Cooperativa definisce e nomina le funzioni componenti il Comitato di Direzione (COD). Su proposta del COD definisce:
l’organizzazione generale;
l’organigramma aziendale, sulla base delle evoluzioni e dei settori merceologici;
la formazione imprenditoriale e dirigenziale dei Soci lavoratori chiamati a gestire tali compiti.
Altresì, è impegnato a:
nominare, su proposta del Comitato di Direzione, previo parere espresso dal Direttore Generale e dal Direttore delle Risorse Umane, i Capi Commessa preposti all’organizzazione delle attività produttive sui posti di lavoro.
II Capo Commessa è responsabile dell’andamento tecnico – economico del Reparto e dei rapporti operativi con il Cliente.
L’attribuzione della qualifica di Capo Commessa comporta l’assunzione di tutte le responsabilità connesse alla mansione e al livello relativo di appartenenza, in specie per le responsabilità riferite agli obiettivi di natura tecnica, relative alla conduzione del reparto e rispondenti nei risultati di efficienza, produttività e qualità richiesti.
Detta attribuzione è sottoposta a costante verifica, da parte della Direzione di competenza, che, in caso di insufficiente garanzia di professionalità, comunque accertata, o per mancanza di risultati sugli obiettivi assegnati, può chiedere al Consiglio di Gestione, previa verifica del caso in Comitato di Direzione, la rimozione dell’incarico ed applica il disposto dell’art. 12 Mutamento e cumulo di mansioni.
La competenza di giudizio, in caso di ricorso da parte del Socio interessato, rimane affidata al Consiglio di Gestione.
Il medesimo meccanismo di verifica viene applicato anche per le qualifiche rientranti nelle mansioni e nei livelli direttivi di carattere amministrativo – finanziario – tecnico operativo o di importante ufficio aziendale.
L’attribuzione di Responsabile di Unità Operativa aziendale è assegnata al Socio, che opera da solo o coordina un numero ristretto di Soci cooperatori per attività semplici, di norma presso Clienti distribuiti in aree territoriali attigue ad un reparto funzionale della Cooperativa, ed è soggetto alle disposizioni del Responsabile del Reparto di riferimento.
L’assegnazione della qualifica di Capo Squadra, Capo Turno, Capo Zona e di Responsabile di Unità Operativa Aziendale e di Capo Magazzino con la responsabilità del carico e scarico magazzino merci comporta l’assunzione di tutte le responsabilità connesse alla mansione ed al relativo livello di appartenenza. Detta attribuzione è sottoposta a costante verifica, da parte del Capo Commessa di appartenenza, che, una volta accertata la venuta meno dei requisiti professionali richiesti, sottopone il caso al Direttore Generale ed al Direttore delle Risorse Umane per l’assunzione delle dovute decisioni, compresa la rimozione dall’incarico affidato secondo quanto previsto all’art. 12 Mutamento e cumulo di mansioni – del presente Regolamento.
La competenza di giudizio, in caso di ricorso da parte del Socio cooperatore interessato, rimane affidata al Comitato di Direzione.
In conformità con le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, della legge 142/01 (e successive modifiche), il Consiglio di Gestione è tenuto ad informare il Consiglio di Sorveglianza, preventivamente, nei casi di:
-
modificazione degli organigrammi e funzionigrammi aziendali e della struttura gerarchica dell’impresa;
-
adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell’attività aziendale nel suo complesso o sull’assetto dei reparti ed uffici.
Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione sopradetti non possano essere attivati preventivamente è fatto, comunque, obbligo al Consiglio di Gestione di farne oggetto di discussione nel più breve tempo possibile.